Costituzione e denominazione
È costituita l’Associazione culturale musicale senza scopo di lucro denominata: “ArchiVivi”. L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibe
ra dell’assemblea straordinaria degli associati. Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico e che ha lo scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d’animazione, educazione ed esecuzione musicale, dirette a sviluppare la conoscenza dell’arte musicale. L’Associazione si propone di attuare corsi musicali, campus estivi, concorsi, rassegne musicali ed artistiche, concerti e manifestazioni di ogni tipo per il raggiungimento delle proprie finalità, conferire borse di studio, promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. L’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale. Art. 3. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative supplementari o straordinarie;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati, erogazioni liberali e oblazioni;
d) contributi di enti pubblici e privati e rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti. Art. 4. Soci
Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:
1) di voler partecipare alla vita associativa e di voler condividere gli scopi istituzionali;
2) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
Gli associati si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione, soci ordinari tutti gli altri. Fra i soci, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente, l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. La qualifica di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Art. 5. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
-di partecipare all’assemblea e di votare per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
-di conoscere i programmi dell’Associazione, di partecipare alle attività
-di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Gli associati sono obbligati:
-ad osservare il presente Statuto,le deliberazioni adottate dagli organi sociali e i regolamenti interni;
-a pagare la quota associativa;
-a svolgere le attività concordate rispettando le finalità dell’associazione. Art. 6. Quote associative
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Quelle ordinarie sono fissate dal Consiglio direttivo annualmente e costituiscono la quota di iscrizione annuale. Quelle suppletive sono fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità. Art. 7. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione. a)l’Assemblea dei soci;
b)il Consiglio direttivo;
Art. 8. Assemblea dei soci
L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione. Essa è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito web dell’Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Art. 9. Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
b) compilare il rendiconto contabile;
c) fissare la quota ordinaria di ammissione;
d stabilire eventuali quote suppletive;
e) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario,;
f) nominare comitati o commissioni interne;
g) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
h) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
Le cariche di consigliere sono gratuite. Art. 10. Rendiconto contabile
Gli esercizi sociali si chiudono al 31.12 di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. Art. 11. Fondo comune
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’associazione. I singoli associati, durante la vita dell’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Art. 12. Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 13. Modifiche allo statuto. Scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe. Art. 14. Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private. Torino, 27 Maggio 2014
cod fiscale 97781050014