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I commenti sotto al post originale approfondiscono meglio il concetto che ad oggi non esistono energie green capaci di r...
02/09/2021

I commenti sotto al post originale approfondiscono meglio il concetto che ad oggi non esistono energie green capaci di ridurre l'emissione di co2.
Le scelte legate alle fonti di energia rinnovabili sono più politiche e di interessi economici che non di impatto ambientale.

Fermiamoci a riflettere insieme: 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖? Non al 100%, togliamocelo dalla testa!⁣

Il concetto di 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 non significa pulito al 100%, nessuna fonte energetica utilizzata dalla società umana lo è.⁣

Al momento, i pannelli fotovoltaici o le pale eoliche si costruiscono con l’utilizzo di energia proveniente dal fossile, con i materiali estratti dalle rocce, contenenti magari terre rare, litio e cobalto. Il loro smaltimento avrà sempre un impatto sull’ambiente. ⁣

Idealmente un pannello fotovoltaico diventerà green al 100% quando sarà prodotto con l’energia proveniente dagli stessi pannelli fotovoltaici e quando si troveranno tecnologie in grado di smaltire quei materiali senza impatto ambientale. Oggi non è possibile, né pensabile.⁣

Il concetto di green è relativo, ma mai assoluto. Questo non vuol dire che le rinnovabili non siano valide soluzioni. Anzi! Oggi sono le migliori dal punto di vista ambientale, ma sempre in termini relativi. ⁣

04/07/2021

Riceviamo e pubblichiamo questa prima e intrigante spiegazione del gran casino che sta succedendo su Facebook. di Mattia Cherubini Problemi e restrizioni

10/06/2021

NO AL DDL ZAN. – PARTE 15

Perché no al ddl Zan?
Quindicesimo e ultimo motivo per spiegare la mia contrarietà.

Art. 10: Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza. In questo art. si fa cenno dell’OSCAD, l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori istituito 10 anni fa. Esso fornisce un supporto alle persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crime o crimini d’odio).
Esso mantiene anche i rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si occupano di contrasto alle discriminazioni; monitora e analizza il fenomeno attraverso i dati delle segnalazioni ricevute e quelli disponibili nelle banche dati delle Forze di polizia; promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori delle Forze di polizia; attiva collaborazioni istituzionali in ambito nazionale e internazionale; partecipa ad attività volte alla realizzazione e diffusione di messaggi a contenuto sociale che riguardano l’OSCAD attraverso i media e le diramazioni territoriali delle Forze di Polizia e partecipa a campagne sociali di comunicazione e sensibilizzazione, anche presso gli istituti scolastici.
La segnalazione di un atto discriminatorio all’OSCAD non sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia.

Tuttavia, se analizziamo i dati raccolti dall’Oscad sui crimini d'odio per orientamento sessuale-identità di genere, pari a un totale di 107 segnalazioni dal 2016 al 2019, osserviamo insomma l'esatta dimensione di un fenomeno fisiologico che smentisce i fanatici dell'emergenza omofobia. Negli stessi anni di riferimento il monitoraggio dell'Osservatorio del ministero dell'Interno ha rilevato 207 crimini d'odio per disabilità e 805 in ambito razziale e religioso..

La società e i sostenitori del ddl Zan auspicano l'urgenza dell'approvazione della legge sull'omofobia. Ma a smentirla sono proprio i dati dell'Osservatorio sulla discriminazione di Polizia e Carabinieri: Gay e trans molto meno discriminati di altre categorie, come i credenti, che sono in vetta. Semplici segnalazioni, non reati veri e propri, che alla fine possono essere ancor meno. Le sole profanazioni di tombe per odio razziale e religioso, per esempio, risulterebbero abbastanza superiori rispetto ai reati di omofobia, ma nessuno ne fa una battaglia politica.

Insomma, no che si vuole sottovalutare il fenomeno omofobia, ma a fronte di altri disagi sociali e di altre emergenze, non è una vera priorità così come qualcuno vorrebbe far credere, o comunque non ha dati impressionanti come, per esempio, il fenomeno del consumo di stupefacenti della popolazione studentesca (cf. Relazione annuale 2020 del Dipartimento delle Politiche Antidroga).

Preciso nuovamente che i dati Oscad sono solo segnalazioni e leggere questi dati con il coinvolgimento (di parte) dell’UNAR potrebbero presentare letture non sempre corrette e serene, se mettiamo anche i titoli-effetto del giornalismo italiano, alcuni dei quali sono allineati al pensiero unico e ideologico.

Ultima riflessione:
In tutto il testo Zan non si trova un articolo sulla copertura finanziaria. E’ una legge che contiene impegni di spesa ma non ha una copertura, la stessa Ragioneria Generale dello Stato aveva evidenziato il fatto come attuare una simile legge senza alcun riferimento ai conti pubblici. Insomma, il lavoro dell’Oscad, dell’Unar, la giornata di cui all’art. 7 del testo ecc. sarà svolto a titolo gratuito o ci saranno delle spese? Se ci sono delle spese, chi pagherà? E come pagherà?
Argomento secondario? No affatto. Una legge senza copertura finanziaria sarà solo motivo di indebitamento e altro. L’ideologia penserà anche a questo: a utilizzare fondi pubblici che possibilmente, invece di utilizzarle per l’abbattimento di barriere architettoniche, verranno dirottati all’indottrinamento gender nelle scuole con, eventualmente, spettacoli culturali condotti da Drag Queen intenti a spiegare cosa sia l’identità di genere ai nostri figli.
Anche sull’aspetto economico-finanziario, il ddl Zan presenta dubbi e perplessità, nonché rischiose e ingiuste possibilità a sfavore di una larga popolazione italiana. Ma gli italiani muti, altrimenti verranno condotti in tribunale per odio e discriminazione. Tutto questo coi soldi nostri!

Fine dei post.

NO AL DDL ZAN. – PARTE 14Perché no al ddl Zan?Quattordicesimo motivo per spiegare la mia contrarietà.Siamo arrivati all’...
04/06/2021

NO AL DDL ZAN. – PARTE 14

Perché no al ddl Zan?
Quattordicesimo motivo per spiegare la mia contrarietà.

Siamo arrivati all’art. 8 del ddl Zan: “Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

La parte incriminata e pericolosa sarebbe quella riguardante la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere con cadenza triennale.

C’è da dire innanzitutto che il compito di elaborare questa strategia nazionale viene dato all’UNAR cioè l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ufficio che ha fatto discutere qualche anno fa per aver messo in circolazione due documenti discutibili: "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013 -2015)" e gli "Standard per l’educazione sessuale in Europa" dell'OMS. Ad essi si affiancavano anche le “Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT”, vere e proprie pagine intimidatorie e di indottrinamento per gli addetti all’informazione e alla comunicazione.

La Strategia Nazionale 2013-2015, poi ritirata, era un documento che piuttosto che promuovere valori veri, condivisi dal popolo italiano e coerenti con la Costituzione, promuoveva una vera e propria ideologia contro natura, sostenuta da una esigua minoranza, e che contrastava in molti punti con i principi costituzionali. Accoglieva le rivendicazioni delle associazioni omosessualiste e si fondava sull’ideologia gender. Il documento poi non mascherava l’aperto appoggio dato alle associazioni LGBT e faceva sue tutte le rivendicazioni tipiche di queste realtà; era inammissibile questa presa di posizione così sfacciatamente schierata a favore delle associazioni LGBT, specie da parte di uno Stato che si vorrebbe ideologicamente neutrale.

Anche per gli Standard OMS si accoglieva, almeno parzialmente, l’ideologia del gender, ma ciò che rendeva pericoloso erano i diversi passaggi incostituzionali perché un’educazione così come era impostata dagli Standard, oltre a essere immorale e contraria al buon costume, contraddirebbe gli artt. 19, 21, 30 e 33 Cost. costituendo una lesione alla libertà di pensiero degli insegnanti, alla libertà in campo religioso sia dei bambini che dei genitori, e alle prerogative di questi ultimi nell’educazione dei loro figli, specie in una materia così delicata come quella sessuale.

Ecco quindi lo scenario già visto il cui protagonista è stato proprio l’UNAR con i successivi scandali risaltati dalle notizie di cronaca di anni fa (finanziamenti ad associazioni lgbtq che finivano per party gay, e non erano semplici festicciole).

L’art. 8 del ddl Zan poi continua dicendo: “La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media”. Un modo pulito per intraprendere una campagna a 360° di indottrinamento e di rieducazione per contrastare non tanto gli atti di violenza e odio ma piuttosto per perseguitare o delegittimare chi non si allinea al pensiero unico, fluido e di Regime. Come già avviene, a livello mediatico, prima ancora dell’esistenza di una simile legge.

Per comprendere bene i soggetti in questione e l’oggetto di questa tematica sarebbe necessaria una lettura approfondita dei tre documenti sopracitati. Vi renderete conto di tante definizioni che arbitrariamente vengono date senza alcun riscontro scientifico (anzi, al contrario, la scienza dimostra il contrario confutando definizioni e ragionamenti presenti lungo la trattazione dei documenti), vengono date delle indicazioni (che poi col tempo diventano disposizioni) che ledono i principi della ragione e della libertà, oltre a essere un’offesa alla morale e alla stessa etica (laica).

Insomma, le ideologie gender (omosessualismo e femminismo esasperato) entrerebbero ufficialmente a far parte di un ufficio nazionale del Governo per premere, indisturbate e con ogni mezzo, a influenzare, condizionare, manipolare e persino obbligare l’Ufficio nella elaborazione delle Strategie. Come già è successo in passato in altri contesti e per altre occasioni, in Italia e altrove.

Bella mossa dittatoriale che molti, purtroppo, non se ne rendono conto o non vogliono capire. Il testo del ddl, giustamente, tutti questi retroscena (appena accennati in questo post) non li direbbe mai e mai li potrebbe dire. Anzi i sostenitori del ddl smentiscono o nascondono, difendendosi nei modi che ormai noi tutti ben sappiamo.

3 straordinarie puntate sul great reset su cui molti studiosi e intellettuali si sono da tempo documentati.Questi video ...
03/06/2021

3 straordinarie puntate sul great reset su cui molti studiosi e intellettuali si sono da tempo documentati.

Questi video sono interviste a Mario Iannaccone laureato in lettere, docente universitario, consulente editoriale, saggista, scrittore, storico ecc ecc, che fornisce un' interessante ricerca sui vari aspetti di questa "nuova riprogrammazione".

https://youtu.be/JudwnBCp9ZY

https://youtu.be/EpWLU48HZ5o

https://youtu.be/L3I14oCVvgQ

LA GRANDE RIPROGRAMMAZIONE: 1. IL GRANDE RESET DELL'IMMAGINARIO. MARIO ARTURO IANNACCONE.La prima di una miniserie in tre puntate dedicata al Grande Reset, o...

30/05/2021

NO AL DDL ZAN. – PARTE 13

Perché no al ddl Zan?
Tredicesimo motivo per spiegare la contrarietà e far notare alcune criticità.

Siamo ancora all’art. 7 del ddl Zan: “Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transofobia”. Nel titolo, come già detto, e nel resto dell’art. i disabili scompaiono del tutto e così anche nei successivi articoli.

Andiamo a vedere, adesso, il comma 3 di questo art. che così si esprime: “In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1”.

Organizzare cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa. Quest’ultime possono realizzarsi portando avanti qualsiasi contenuto (anche discutibile o inopportuno) e in qualsiasi modalità. Il Gay pride, per esempio, con tutte le sue volgarità e i vilipendi alla religione, rientrerebbe in questa ottica legislativa (manifestazione che, comunque, gode già di riconoscimenti e autorizzazioni legittimi, seppur moralmente discutibile).

Praticamente, come già assistiamo in diverse occasioni annuali (ultimamente il Festival di Sanremo e il Concertone di Roma del 1° Maggio) , in questa Giornata si farà di tutto per portare avanti e senza contrarietà idee e corbellerie gender con la scusa di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivanti dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

In verità già da molto tempo un vero e proprio indottrinamento in tal senso viene fatto ogniqualvolta si affrontano le tematiche del bullismo, del razzismo e del femminicidio. Queste problematiche sociali sono state strumentalizzate per inserire nel pensiero della collettività nuove ideologie che difficilmente la collettività riesce a cogliere. Chi studia il fenomeno, ha ormai occhio clinico. E si nota che siamo di fronte a una continua manipolazione che viene fatta in maniera scaltra e mascherata, quasi indolore, a molti e che inconsciamente diventano vittime stordite. Chi invece sospetta o esprime contrarietà viene subito inibito (per ora solo con parole più o meno offensive e pesanti) bollandolo razzista, sessista, maschilista, etc.
Insomma la giornata sarà un via libera per creare senza alcuna fatica una nuova cultura, quella gender, contrastante la vera e sana antropologia.

Ovviamente si parte dalla Scuola, di ogni ordine e grado, insieme a ogni settore della PA. “.Le scuole… nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo…”. Tutti, dovranno sottostare agli orientamenti, alle indicazioni che verranno date dall’Alto, ma soprattutto alle disposizioni perché tali saranno se il ddl Zan sarà approvato. Insomma un docente non potrà più obiettare, non potrà esonerarsi, non potrà dissentire, non potrà discostarsi da certe disposizioni, né in un Consiglio di Classe né in un Collegio docenti. E’ così, e così devi fare! Non si potrà avere neanche libertà all’insegnamento perché sarà giudicato omofobo e in contrasto con i vari progetti che via via ogni Istituto Scolastico presenterà per essere la scuola “civile”. Il tutto potrà essere il trampolino di lancio per trattare la tematica all’interno della disciplina dell’Educazione Civica. E non è una sciocchezza da niente a livello educativo e delle libertà.

La giornata, poi, non sarà limitata a un giorno, ma coinvolgerà l’attivismo di studenti, docenti ed esperti (ovviamente di estrazione lgbtq) nell’arco di un bel periodo di tempo perché, di fatto, la Giornata avrà bisogno di una settimana di preparazione e forse anche di un mese, tempo opportuno per metabolizzare l’indottrinamento (ciò che è impossibile in un giorno soltanto); e organizzare così iniziative discutibili che già sono in atto in alcune scuole italiane e in tante altre all’estero. Iniziative volte a decostruire la sessualità binaria, la diversità e differenza sessuale, a inculcare che tutto è famiglia, che tutto è lecito e normale. Ovviamente questo processo manipolativo viene accompagnato dalla svariata repressione del pensiero contrastante o non allineato.
Non sono ipotetici rischi, è già conseguenza di un progetto strategico messo in atto da anni. Ne parleremo nel prossimo post commentando l’art. 8 del ddl Zan.

28/05/2021

NO AL DDL ZAN. – PARTE 12

Perché no al ddl Zan?
Dodicesimo motivo per spiegare la contrarietà e far notare alcune criticità.

Siamo ancora all’art. 7 del ddl Zan: “Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transofobia”. Nel titolo e nel resto dell’art. i disabili scompaiono del tutto e così anche nei successivi articoli. E l’omissione, come abbiamo visto nel post precedente, non è un dato irrilevante.

Il primo comma suscita delle perplessità. Leggiamo la prima parte. “La Repubblica riconosce il giorno 17maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”.
La giornata non sarà dedicata anche ai disabili. E’ stato detto che il mancato riferimento alla disabilità è dovuto al fatto che esiste già una giornata dedicata alle persone disabili (3 dicembre). Ma è altrettanto vero che vi è già la giornata internazionale contro l’omofobia, il 17 maggio, con celebrazioni a 360° a livello nazionale.
Inoltre era stato presentato un emendamento per l’istituzione di una Giornata CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, ma ovviamente, ai paladini del ddl Zan, non piaceva. E perché? Perché poi non si può agire indisturbati per le proprie finalità ideologiche con le proprie manipolazioni comunicative e coercitive.

Infatti che la giornata deve essere esclusivamente dedicata contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia lo spiega la seconda parte del primo comma. Così vi è scritto: “Al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione”.

Anche in questo caso cosa è rispettoso e come esserlo? Cosa intendiamo per inclusione e come praticarla? Cosa è un pregiudizio e come regolarlo? Cosa è la discriminazione? E che tipo di violenza parla il ddl Zan?
Sono tutti termini accettabili e condivisibili solo se sappiamo e siamo tutti d’accordo sui termini in questione, sui loro significati e su come la Legge dovrebbe intervenire per una giusta tutela.
Ma così esposti, in maniera generica e di facile arbitraria interpretazione, non possono andare. Ricordiamo sempre che siamo di fronte a un testo con effetti penali. Quindi l’imprecisione o la non chiarezza non sono ammissibili.

Qualche esempio.
Dire che l’unione tra due persone dello stesso sesso non è e non può essere equiparabile a un matrimonio tra un uomo e una donna è mancanza di rispetto? Pregiudizio? Discriminazione? Perché e come dimostrare l’onere della prova?
Contrastare il mercato dell’utero in affitto (omosessuali ed eterosessuali coinvolti, a prescindere) è un atto di esclusione e violenza? Perché e su che base argomentativa dovrebbe essere inacettabile?
Su quale base normativa – civile, penale, costituzionale – si basa il tutto?
E ancora. Cos’è effettivamente l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia?
Il ddl nasce per contrastare tali fobie, ma di fatto non ha dato alcuna definizione in merito, come invece lo ha fatto nel precisare arbitrariamente i termini ‘sesso’, ‘genere’, ‘orientamento sessuale’, identità di genere’ all’art. 1.
Non c’è alcuna definizione giuridica di cosa s’intende per omofobia, etc etc. E questo non solo è grave in un testo con effetti penali, ma addirittura pericoloso; perché una semplice opinione - opportunamente argomentata con fondamenti scientifici, antropologici, giuridici, biomedici, ecc. – può essere tacciata come mancanza di rispetto, esclusione sociale, pregiudizio, discriminazione e addirittura violenza (da capire poi quest’ultima a quale tipologia potrebbe rientrare).

Il testo dell’art. 7 potrebbe essere accettabile e condivisibile solo con le dovute modifiche e precisazioni necessarie per non incorrere a delle ingiustizie dettate dal sentimento ideologico (di vero regime totalitario). Lo richiede il buon senso, la retta ragione, lo spirito giuridico, la saggezza della giurisprudenza e la prudenza della scienza penale.
Ma a queste cose, alcuni, non ci badano; delegittimando e denigrando i contrari al ddl Zan, imbavagliandoli e limitando la loro libertà in ambito culturale, prima ancora dell’esistenza di un’ipotetica legge-bavaglio e liberticida.

27/05/2021

NO AL DDL ZAN. – PARTE 11

Perché no al ddl Zan?
Eccoci all’undicesimo motivo.

Siamo arrivati all’art. 7 del ddl Zan: “Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transofobia”.
Già dal titolo non notate qualcosa di strano nei termini? Non notate, poi, che manca la “categoria” dei disabili?
Ma andiamo con ordine.

Cosa significa omofobia? Il termine, che deriva dal greco όμός = stesso e φόβος = timore, paura, significa letteralmente “paura nei confronti di persone dello stesso sesso”. Ma dal titolo dell’articolo sembrerebbe indicare piuttosto la paura per gli omo(sessuali) maschi; infatti, successivamente si parla di lesbofobia, cioè la paura per le lesbiche. Ma gli omosessuali non sono sia gay sia lesbiche? Infatti quando parliamo di una coppia omosessuale, non ci riferiamo o a due gay o a due lesbiche? Perché, allora, continuare con ‘lesbofobia’ e dunque distinguerli?

Il termine ‘omofobia’ viene usato per indicare un presunto odio per le persone con orientamento omosessuale eppure, al massimo, dovrebbe significare “paura” dell’uguale (dal greco fòbos, mentre odio è misos). Oggi questo vocabolo è stato utilizzato in maniera impropria; infatti per molti, ormai, omofoba è la persona che ha paura degli omosessuali, o che ha un’avversione o discrimina le persone omosessuali. Ormai è questa la spiegazione (inesatta dal punto di vista etimologico) che tutti danno al termine omofobia.

In realtà l’omofobia “È una paura persistente, anormale e ingiustificata della monotonia o degli uguali”. Quindi non è un’avversione o violenza, né odio o discriminazione, né pregiudizio nei confronti dell’omosessuale. Una persona fobica sente una paura esagerata e senza sostentamento reale dinanzi a determinate situazioni od oggetti, e in certe occasioni questo può provocare persino malessere fisico: tremori incontrollabili, vertigini, sudorazione eccessiva, batticuore, ecc. Nei casi estremi si possono patire anche attacchi di panico. Quindi omofoba in realtà è una persona che ha un disturbo mentale dovuto a un timore accusato, persistente, eccessivo e irrazionale scatenato dalla presenza di un uomo o di una donna. Vale a dire che io sono omofobo non perché non mi piacciono o discrimino gli omosessuali, ma perché di fronte a un mio simile ho una paura inspiegabile. L’omofobia, insomma sarebbe una paura come la chirofobia, cioè la paura persistente, anormale e ingiustificata delle mani.

Pertanto, sul termine omofobia, ci sarebbero diverse conclusioni da fare. Ma non abbiano spazio e tempo per approfondire. Nell’art. 7 del ddl Zan, ora viene usato per indicare il gay, ora per indicare erroneamente un comportamento di avversione nei confronti di chi ha un orientamento sessuale verso la persona dello stesso sesso (uomo o donna). E questa me la chiamano chiarezza legislativa? In materia penale?

Altra annotazione.
Non compaiono i disabili. Il ddl Zan si presenta a difesa di questi, ma in realtà poi scompaiono in questo articolo e negli altri successivi. Insomma, la Giornata nazionale non è dedicata per i disabili. Essi non c’entrano.
Non vi sembra una dimenticanza o un’omissione grossolana? Come può essere che si sia verificato questo errore, visto che il testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati? Insomma, nessuno si è accorto che mancano i disabili? O si dà per scontato che la giornata sia dedicata anche a loro? Ma niente deve essere dato per scontato, soprattutto in un testo giuridico, legislativo e penale. Lo ‘scontato’ non esiste. E’ soggettivo o suscettibile di varie interpretazioni.
Ma se si legge il resto del testo si desume che, di fatto e intenzionalmente, i disabili non sono presi in considerazione. Lo confermano: il comma 3 dello stesso art. 7, l’art. 6 e i successivi artt. del ddl.

Come mai i disabili scompaiono o non vengono considerati più?
In realtà, non figuravano fin dalle prime formulazioni e bozze del testo. Successivamente, è stata inserita furbescamente la disabilità, per facilitare il lasciapassare da parte della massa. Insomma, chi non conosce nello specifico il ddl, sentendo ‘a favore della disabilità’ è chiaro che si fida ciecamente. Chi si metterebbe contro una legge che vorrebbe tutelare la disabilità?

Diciamo che la disabilità è una strumentalizzazione per avere il consenso popolare e fare approvare il testo. Di fatto non è così. In realtà i diritti dei disabili, con questo ddl, se non sono garantiti del tutto, lo sono solo in minima parte. I beneficiari sono altre categorie che, di fatto, non hanno avuto rispetto della dignità del disabile, ma anzi se ne sono approfittati spudoratamente.

Vedremo il seguito di questo art. 7 nel prossimo post successivo!

26/05/2021

NO AL DDL ZAN. – PARTE 10

Perché no al ddl Zan?
Decimo motivo.

E’ la volta di parlare dell’art. 5 del ddl Zan dal titolo ‘Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122’.

Vorrei chiedere a tutte le persone che gridano, urlano, si battono a squarciagola per la necessità di una tale legge, vorrei chiedere se hanno mai letto bene l’art. 5 con i dovuti richiami al decreto-legge 122? Tutti hanno compreso bene cosa voglia disciplinare l’art. 5 del ddl Zan? Tutti hanno avuto facilità nel leggerlo e comprenderlo? Io credo – suppongo – che gli stessi avvocati avrebbero una certa piccola difficoltà di comprensione.

Stessa cosa con l’art. 9 dello stesso ddl dal titolo: ‘Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere’. E questo è solo il titolo dell’articolo.

A queste persone che lottano per un’approvazione del ddl Zan chiedo di potermi chiarire le finalità di questi due articoli. Ovviamente io li sto studiando e mi sto documentando, ho un minimo di nozioni di Diritto. Mi metto però nei panni di chi non ha mai studiato Diritto e che non ha un minimo di forma mentis giuridica.

Purtroppo, limitato a un link di FB, non posso spiegare le intenzioni del legislatore di questi due artt. (o quantomeno la mia interpretazione). Metto solo il testo del ddl, girando la palla-interpretativa o di spiegazione a chi ha saputo leggere con una certa facilità e abbia compreso bene il contenuto della norma.

Alla fine, comunque, si tratta di alcune modifiche di forma ma che cambiano la sostanza, oltre all’inserimento, in alcune parti, delle 4 nuove definizioni ideologiche stabilite dall’art. 1. Ma c’è anche una modifica importante dove si sostituisce la parola ‘reato’ con il termine ‘delitto’. Stavolta il ddl Zan ha fatto una cosa giusta perché il delitto è, nel diritto, un particolare tipo di illecito, mentre la classificazione dei reati non si presenta esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e, anche per questo, è suscettibile di variazioni nel tempo. Ma chissà perché stavolta hanno preferito un termine chiaro, diretto e preciso? Beh le ragioni (maliziose e scaltre) si possono capire leggendo l’art. 5 con tutte le integrazioni da apportare con le altre norme di riferimento. Allora sì che capirete come mai stavolta hanno voluto un termine senza rischio di varie interpretazioni. Che furbi!

Stiamo attenti a cosa abbiamo tra le mani, negli art. 5 e 9 (come del resto in tutto il ddl) non si parla di amore, di emozioni, di sentimenti, delle solite frase-effetto ‘ma che c’è di male se due uomini o due donne si amano’; ‘una coppia omosessuale può essere migliore di una coppia eterosessuale’, etc. Qui il linguaggio e i concetti sono altri, non si fa cenno a sentimenti o a emotività.

Adesso, ecco a voi i due articoli, buona lettura e buona comprensione. E se capite qualcosa riferitelo, spiegatelo, ma soprattutto attenetevi ai due articoli senza andare fuori tema. Grazie

Art. 5. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n.122,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) giugno 1993, n.205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 1:
1) al comma 1-bis, alinea, le parole:«reati previsti dall’articolo 3 della legge 13ottobre 1975, n.654» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all’articolo 604-bisdel codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo604-terdel medesimo codice»;
2) il comma 1-terè sostituito dal seguente:
3) al comma 1-quater:
4) al comma 1-quinquies, le parole:«o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: « degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bisdel codice penale»;
5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
b)al titolo, le parole: «e religiosa»sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
2.Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122,convertito, con modificazioni, dalla legge 25giugno 1993, n.205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 9. (Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)
1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dall’articolo 604-bisdel codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-terdel codice penale».

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