26/05/2021
NO AL DDL ZAN. – PARTE 10
Perché no al ddl Zan?
Decimo motivo.
E’ la volta di parlare dell’art. 5 del ddl Zan dal titolo ‘Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122’.
Vorrei chiedere a tutte le persone che gridano, urlano, si battono a squarciagola per la necessità di una tale legge, vorrei chiedere se hanno mai letto bene l’art. 5 con i dovuti richiami al decreto-legge 122? Tutti hanno compreso bene cosa voglia disciplinare l’art. 5 del ddl Zan? Tutti hanno avuto facilità nel leggerlo e comprenderlo? Io credo – suppongo – che gli stessi avvocati avrebbero una certa piccola difficoltà di comprensione.
Stessa cosa con l’art. 9 dello stesso ddl dal titolo: ‘Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere’. E questo è solo il titolo dell’articolo.
A queste persone che lottano per un’approvazione del ddl Zan chiedo di potermi chiarire le finalità di questi due articoli. Ovviamente io li sto studiando e mi sto documentando, ho un minimo di nozioni di Diritto. Mi metto però nei panni di chi non ha mai studiato Diritto e che non ha un minimo di forma mentis giuridica.
Purtroppo, limitato a un link di FB, non posso spiegare le intenzioni del legislatore di questi due artt. (o quantomeno la mia interpretazione). Metto solo il testo del ddl, girando la palla-interpretativa o di spiegazione a chi ha saputo leggere con una certa facilità e abbia compreso bene il contenuto della norma.
Alla fine, comunque, si tratta di alcune modifiche di forma ma che cambiano la sostanza, oltre all’inserimento, in alcune parti, delle 4 nuove definizioni ideologiche stabilite dall’art. 1. Ma c’è anche una modifica importante dove si sostituisce la parola ‘reato’ con il termine ‘delitto’. Stavolta il ddl Zan ha fatto una cosa giusta perché il delitto è, nel diritto, un particolare tipo di illecito, mentre la classificazione dei reati non si presenta esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e, anche per questo, è suscettibile di variazioni nel tempo. Ma chissà perché stavolta hanno preferito un termine chiaro, diretto e preciso? Beh le ragioni (maliziose e scaltre) si possono capire leggendo l’art. 5 con tutte le integrazioni da apportare con le altre norme di riferimento. Allora sì che capirete come mai stavolta hanno voluto un termine senza rischio di varie interpretazioni. Che furbi!
Stiamo attenti a cosa abbiamo tra le mani, negli art. 5 e 9 (come del resto in tutto il ddl) non si parla di amore, di emozioni, di sentimenti, delle solite frase-effetto ‘ma che c’è di male se due uomini o due donne si amano’; ‘una coppia omosessuale può essere migliore di una coppia eterosessuale’, etc. Qui il linguaggio e i concetti sono altri, non si fa cenno a sentimenti o a emotività.
Adesso, ecco a voi i due articoli, buona lettura e buona comprensione. E se capite qualcosa riferitelo, spiegatelo, ma soprattutto attenetevi ai due articoli senza andare fuori tema. Grazie
Art. 5. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n.122,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) giugno 1993, n.205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 1:
1) al comma 1-bis, alinea, le parole:«reati previsti dall’articolo 3 della legge 13ottobre 1975, n.654» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all’articolo 604-bisdel codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo604-terdel medesimo codice»;
2) il comma 1-terè sostituito dal seguente:
3) al comma 1-quater:
4) al comma 1-quinquies, le parole:«o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: « degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bisdel codice penale»;
5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
b)al titolo, le parole: «e religiosa»sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
2.Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122,convertito, con modificazioni, dalla legge 25giugno 1993, n.205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 9. (Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)
1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dall’articolo 604-bisdel codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-terdel codice penale».