02/03/2020
Art. 4.
Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui
all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti
in via telematica anche ricorrendo alla documentazione
resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data
del 15 marzo 2020;
c) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze
dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6,
di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data
del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
g) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita,
per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al
presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o
curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente
periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalità, il recupero delle
attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di
ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione
ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le
articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale
assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto
per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli
istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai
soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1, sino
al termine dello stato di emergenza